Descrizione
O R D I N A
Visti gli artt. 107 e 109, secondo comma, del D. Lgs. N. 267/2000;
Considerata la competenza dell’Ufficio all’emanazione del presente atto, giusto decreto n. 4 del
14.05.2020;
Richiamate:
-la circolare prot. 16742 del 22.02.2010 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con circolare ha ribadito che, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs.n. 267/2000, competono ai dirigenti – responsabili dei servizi, formalmente
individuati dal Sindaco, gli atti relativi alla regolamentazione della circolazione all’interno del centro
abitato;
-la circolare di prot. n. 381 del 28.01.2011 dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in
cui vengono precisati modalità ed obblighi, a carico degli Enti proprietari delle strade, nella
predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale;
Dato atto che, nella giornata di venerdì 16 maggio 2025, è previsto il passaggio, all’interno del
territorio del Comune di Campo di Giove, della 7^ tappa del 108° Giro d’Italia, Castel di Sangro
-Tagliacozzo;
Considerata la necessità di dover garantire l’incolumità degli utenti della strada, nonché dei
partecipanti alla manifestazione sportiva;
Rilevata, pertanto, la necessità di dover provvedere alla chiusura delle strade interessate al
passaggio degli atleti e di dover interdire la sosta dei veicoli, nelle medesime strade, al fine di
consentire lo svolgimento della gara in totale sicurezza;
VISTA la nota di prot. n.8234 del 02.04.2025, pervenuta in data 02.04.2025 ed assunta al
prot. di questo Ente al n. 1730 di pari data, con la quale l’Amministrazione Provinciale
dell’Aquila – Settore Viabilità, rilascia il nulla osta di competenza per l’emanazione del
provvedimento di sospensione del traffico veicolare sulle S.P. all’interno dei centri abitati;
VISTO l’art.7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada”
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa:
- l’interdizione al traffico veicolare, il giorno 16 maggio 2025 , da due ore prima del
passaggio della corsa alla media più veloce, fino a trenta minuti successivi al transito del
“Fine Corsa” _ e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti strade: Via Brigata
Maiella, P.zza G. Del Mastro, Via S. Rocco, P.zza S. Spaventa, Via S. Matteo, Viale
Sulmona;
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, dalle ore 20:00 del
giorno 15 maggio 2025 alle ore 20:00 del giorno 16 maggio 2025 sulle seguenti strade: Via
Brigata Maiella, P.zza G. Del Mastro (esclusa la parte adibita a parcheggio), Via S. Rocco,
P.zza S. Spaventa, Via S. Matteo, Viale Sulmona
- l’istituzione del divieto di accesso, alle strade interdette alla circolazione veicolare sopra
menzionate, dalle vie che intersecano il percorso di gara e, più precisamente:
1. intersezione di accesso ai condomini siti su Via Brigata Maiella, in località “Le Piane”;
2. Via Caramanico/Via Brigata Maiella;
3. intersezione retta di collegamento Via del Lago/Via Brigata Maiella;
4. intersezione di uscita dal parcheggio di Piazza G. Del Mastro;
5. intersezione Via Del Lago/P.zza G. Del Mastro;
6. intersezione V. Marconi/P.zza A. Duval;
7. intersezione Via Roma/P.zza A. Duval;
8. intersezione Via A. Diaz/P.zza S. Spaventa;
9. intersezione Via Vittorio Veneto/Via S. Matteo;
10. intersezione Via Campo della Fonte/Via S. Matteo;
11. intersezione Viale B. De Vincentiis/Via S. Matteo;
12. intersezione Via E. Del Mastro/Viale Sulmona;
13. intersezione Via Cava della Madonna/Viale Sulmona;
14. intersezione Via Bari/Viale Sulmona;
15. intersezione strada di accesso al depuratore/S.P. 12 Frentana;
16. intersezione strada di accesso al campeggio / S.P. 12 Frentana;
PRESCRIVE
durante il periodo di chiusura della circolazione:
- ai pedoni è fatto divieto assoluto di attraversale le strade;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti dalle strade o aree che intersecano ovvero che si
immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla e
di rispettare le segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza;
DISPONE
L’Ufficio Tecnico Comunale curerà l’installazione della relativa segnaletica, ivi compresa la
delimitazione del percorso di gara mediante nastro segnaletico (ove necessario) e l’apposizione delle
transenne mobili, che non potranno essere allocate a ridosso del percorso stesso.
L’invio della presente ordinanza a:
• alla Questura di L’Aquila;
• alla Prefettura di L’Aquila;
• al Comando Stazione Carabinieri di Campo di Giove;
• al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Cansano;
• All’Ufficio di Polizia Locale – Sede-;
Gli organi di Polizia Stradale e la Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza.
AVVERTE
A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia
interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR dell’Aquila, per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla
sua pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Maria Donata DI GREGORIO
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Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2025, 13:32