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ORDINANZA SINDACALE pulizia terreni, cortili, orti, giardini all'interno del centro abitato

A tutti i proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo, di terreni, giardini, aree verdi incolte, aree pertinenziali degli stabili, orti incolti, situati all’interno del centro abitato, di provvedere al mantenimento e cura di quanto di loro competenza

Data :

9 giugno 2026

Categorie:
Ambiente
ORDINANZA SINDACALE pulizia terreni, cortili, orti, giardini all'interno del centro abitato
Municipium

Descrizione

ORDINANZA SINDACALE N. 8
DEL 09-06-2026
Reg. Generale 14 

Oggetto: PULIZIA DI TERRENI, CORTILI, ORTI, GIARDINI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
L'anno  duemilaventisei addì  nove del mese di giugno, il Sindaco Di Gesualdo Michele

O R D I N A

 
RILEVATO CHE:
1. all’interno centro abitato, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati, lasciati all’incuria, nei quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono oltre il ciglio stradale;  
2. con particolare riferimento al centro urbano, esistono aree verdi ed aiuole private lasciate in completo stato di abbandono;  
CONSIDERATO CHE,  l’incuria, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private,  può facilitare la proliferazione di animali nocivi nonché la propagazione di incendi, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente secca;  
CONSIDERATO CHE, tali situazioni producono un danno all’immagine del territorio, nonché pregiudizio per la salute ed il benessere dei cittadini;
RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica nonché di pregiudizio al decoro cittadino;
DATO ATTO CHE:  -  l’art. 183, comma lett. b-ter) del  D. Lgs. m. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” qualifica come “rifiuti urbani” i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi;
- il comma 6bis dell’art. 182 del medesimo decreto dispone che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali (sfalci e potature)  effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- l’art. 185, comma 1, lett. f) del medesimo decreto dispone che “gli sfalci e potature”, che non costituiscono rifiuto, sono solo quelli derivanti da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o mettano in pericolo la salute umana; Dalla formulazione della norma si ricava quindi la regola che  « sfalci e potature”, che non costituiscono rifiuto, sono solo quelli derivanti da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o mettano in pericolo la salute umana (Sent. Cass. Sez. III n. 9348 del 9 marzo 2020);  
-la sentenza Corte di Cassazione, Sezione III Penale, 1° febbraio 2023, n. 4221 ha affermato  che gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto e che quindi rientrano nella deroga all’applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 in tema di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera f) sono solo quegli sfalci e quelle potature destinati, con certezza, a essere riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana;  
-l’art.256bis del D. Lgs. N. 152/2006, introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 136/2013 recante “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate” punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;  
-il comma 6 dell’art. 256bis, sopra menzionato, introdotto dall’art. 14 del D.L. n. 91/2014, cita:” le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”;
-l’art. 14, comma 8, lett. b-sexies), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 testualmente dispone: «6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata” 

RICHIAMATI:  
-l’art. 18, co. 4, del Dl Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada a norma del quale le piantagioni a confine con la strada pubblica non dovranno ostacolare o ridurre il campo visivo necessario al salvaguardare la sicurezza della circolazione;  
-l’art. 255, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, come novellato dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante la conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, il quale testualmente dispone: “1.    Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio “  
-l’art. 56, comma 4, della L.R. n. 3/2014 il quale dispone che, durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi nelle zone boscate,  “ nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco”;
-l’art. 50 del  D. Lgs. n. 267/2000;  
-l’art. 7bis del medesimo decreto D.Lgs. n. 267/2000;  
-il comma 1 dell’art. 16 della L. n. 689/1981 recante “Modifiche al sistema penale” il quale testualmente dispone: “E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
VISTA la legge n. 689/1981;  

ORDINA



A tutti i proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo, di terreni, giardini, aree verdi incolte, aree pertinenziali degli stabili, orti incolti, situati all’interno del centro abitato, di provvedere al mantenimento e cura di quanto di loro competenza in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti. In particolare dovranno essere seguite le seguenti opere a tutela del territorio:
a) i giardini e gli spazi verdi dovranno essere mantenuti in stato di pulizia costante e decoro per l’abitato, così da evitare il crescere indiscriminato di erbe infestanti;
b)  dovranno essere regolarmente potate le siepi ed i rami degli alberi che si protendono oltre il limite della proprietà  e sul suolo  pubblico;
c) le piantagioni allocate a confine della sede stradale che ostacolano la visione della segnaletica stradale orizzontale o che, comunque, riducano il campo visivo necessario alla sicurezza della circolazione veicolare, ciclabile e pedonale, dovranno essere potate periodicamente;  
d) è fatto obbligo che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie;  

In particolare, le operazioni di pulizia delle aree verdi dovranno prevedere due interventi di taglio e sfalcio dell’erba, secondo il seguente calendario:  
- entro il 20 giugno 2026;  
-entro il 30 giugno 2026;  

Tutte le altre operazioni dovranno essere eseguite sistematicamente e ciclicamente, soprattutto nei mesi estivi.  
PRESCRIVE
1. È fatto assoluto divieto di smaltire ramaglie e residui di potature nei cassonetti destinati alla raccolta urbana dei rifiuti, oltre i limiti stabiliti dal gestore (COGESA);  
2. È fatto assoluto divieto di accumulare i residui delle operazioni di pulizia sui terreni; tali residui, se non reimpiegati come sostanze concimanti o ammendanti  dovranno essere  trattati come “rifiuti” e smaltiti mediante conferimento in discarica autorizzata, a norma del D. Lgs. n. 152/2006, recante le “Norme in materia ambientale”; non è consentito l’abbruciamento sul luogo di produzione, nemmeno nei limiti dei tre metri steri per ettaro;  
3. in ogni caso è fatto assoluto divieto di procedere all’abbruciamento dei residui delle operazioni di pulizia dal 1 giugno al 30 settembre;  

AVVERTE  Ai sensi degli artt. 3, quarto e terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241: il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area di Vigilanza, Di Gregorio Maria Donata.  Ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs n. 267/2000, l’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Si applicano le norme di cui alla L. n. 689/1981.  Dal 10 ottobre 2023, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, è sanzionato, ai sensi del revisionato articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, non più con sanzione amministrativa pecuniaria ma con sanzione penale, pertanto l’abbandono, sul luogo di produzione, dei residui di potatura configura la fattispecie penale di abbandono di rifiuti.  In caso di violazione dell’art. 18, co. 4, del Codice della Strada, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 a € 695,00;  In caso di inerzia si provvederà d’ufficio, in via coattiva, alla ripulitura con addebito delle relative spese al proprietario dell’area. La presente ordinanza sostituisce l’ordinanza sindacale n.3 (Reg. Gen. n. 10) del 28.04.2025;  Contro la presenete ordianza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla publicazione all’Albo Pretorio ricorso al TAR dell’Aquila o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120;
È dato incarico all’Ufficio di Polizia Locale ed  alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza  La presente ordinanza, viene pubblicata nelle forme di legge e trasmessa a:
1. Ufficio di Polizia Locale – Sede - ;  
2. Ufficio Tecnico – Sede - ;  
3.  Comando Stazione Carabinieri di Campo di Giove;  
4.  Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cansano.

F.to
IL SINDACO Michele Di Gesualdo 

Municipium

Indirizzo

67030 Campo di Giove AQ, Italia

Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2026, 12:57

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